6 giugno 2001

 

Quando il diritto alla vita supera il diritto di privacy: le violazioni consentite al segreto professionale

 

Dott. Daniele Zamperini, medico di famiglia, medico legale, Igienista, Ematologo

La trasmissione sessuale (sia omo che eterosessuale) dell'AIDS è ormai ampiamente documentata, anche se non è possibile stabilire un nesso causale preciso tra il singolo atto sessuale e l'eventualità di contagio della malattia. È ben noto, comunque, come ciascun contatto sessuale effettuato senza le opportune precauzioni comporti una effettiva possibilità di contagio.

Tale eventualità, seppure probabilisticamente indeterminata, acquista un importante valore legale in quanto si tratta, allo stato attuale, di una malattia potenzialmente letale.

Non è infrequente, purtroppo, il caso in cui il medico di famiglia possa essere a conoscenza della condizione di potenziale contagiosità di un suo paziente il quale decida di mantenere il segreto sul suo stato anche verso il coniuge. Il medico, qualora si renda conto che il soggetto malato intende praticare un'attività sessuale non protetta, può sentirsi stretto tra l'incudine e il martello, tra gli obblighi di riservatezza e il desiderio di proteggere un altro essere umano da un rischio evitabile.

Come comportarsi, in tali circostanze? È opportuno esaminare esaurientemente la normativa del settore.

Per quanto attiene i dati riguardanti la salute dei propri pazienti (c.d. "dati sensibili"), il medico soggiace a ben tre diverse normative che variamente si intrecciano: la normativa sul segreto professionale (art. 622 C.P.), la normativa sulla privacy (Legge 675 del 1996 e successive integrazioni e modificazioni) e codice deontologico professionale (art. 10)

Tali normative, sebbene con diversi ambiti di applicazione e diversa "forza imperativa", concordemente ribadiscono l'obbligo generico del medico di non trasmettere ad altri le informazioni riservate (soprattutto se riguardanti la salute) di cui sia venuto a conoscenza. La consapevolezza, però, della possibilità che il malato contagi l'incolpevole e inconsapevole coniuge inducendo una malattia potenzialmente letale, è indubbiamente un forte stimolo a derogare da quelli che sono i doveri generali.

Il problema per il medico riguarda non tanto la denuncia della malattia, che è obbligatoria per l'AIDS allo stato conclamato, pur se anonima, quanto il trattamento dei dati personali che fanno parte dei dati sensibili e possono essere trasmessi a terzi solo dietro specifico consenso dell'interessato e, in determinati casi, in seguito ad autorizzazione del garante.

Autorevoli Giuristi sostengono che esiste un dovere etico da parte del medico di informare (contact tracing) il coniuge del malato di AIDS, anche se non prima di aver comunicato allo stesso malato la propria decisione di rivelazione del segreto e di aver tentato una valida opera persuasiva volta a informarlo delle sue responsabilità e a convincerlo ad una condotta non lesiva della salute del coniuge.

Altri già da tempo hanno sostenuto la possibilità di tale condotta, in base soprattutto alle esimenti previste dalla legge in caso di fatti illeciti commessi in stato di necessità.

A conferma di tale orientamento "permissivo" anche il Rodotà in un intervista recente (come riportato da Arcangeli e al., Medicina Previdenziale n. 3 anno 2000 pag.14) ha ribadito che, laddove vi sia un grave pericolo per la salute di un terzo, vada superato il segreto professionale attenuandosi il potere del singolo di esercitare un controllo esclusivo sulla circolazione delle notizie che lo riguardano.

Malgrado sull'argomento non vi sia ancora unanimità di vedute, alcuni casi giudiziari verificatisi in Italia possono tuttavia fornire delle autorevoli indicazioni in proposito.

I presupposti di legge

Da punto di vista legale, qualora il contagiato venga a decedere, potrebbero essere ipotizzati reati quali l'omicidio doloso (art.575 C.P.) addirittura con l'aggravante del rapporto di contagio (così come esplicitamente previsto dall'art. 577 C.P. relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio doloso); oppure (fattispecie che contempla pene sensibilmente inferiori) l'omicidio colposo di cui all'art. 589 C.P., semplice o aggravato dal dolo eventuale; qualora non si giunga a decesso si può ipotizzare il reato di lesione personale ex art. 582 C.P. con eventuali aggravanti.

È da rilevare che per le malattie infettive (tra le quali è stata inserita anche l'AIDS attraverso il Decreto 28 Novembre 1986 art.3) l'art.132 del R.D. 352/1901 n. 45, dispone che "in tutti i casi di malattie infettive e diffusive il medico curante dovrà dare alle persone che assistono o avvicinano l'infermo le istruzioni necessarie per evitare il contagio". Tale norma è stata finora quasi sempre disattesa in quanto ritenuta dai più subordinata alle norme sul diritto alla riservatezza dei malati di AIDS. Infatti la legge, benchè abbia incluso tale malattia tra quelle soggette a denuncia obbligatoria, impone anche che tale denuncia sia anonima.

Il Codice Penale, all'art. 52, stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa", mentre l'art. 54 stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale all'offesa"

Il Codice Deontologico, all'art.10, stabilisce che la rivelazione del segreto è consentita, senza autorizzazione del malato, solo se imposta dalla Legge o per giusta causa.

Quando è possibile verificare tale giusta causa?

Le giuste cause di rivelazione di segreto si distinguono in imperative e permissive.

Le cause imperative impongono la rivelazione del segreto e sono stabilite espressamente dalla Legge.

I casi tipici sono quelli di:

·         denunce sanitarie obbligatorie

·         certificati obbligatori

·         il referto nei casi in cui esso sia obbligatorio

·         la denuncia giudiziaria da parte del Pubblico Ufficiale

·         perizia e consulenza tecnica

·         visite mediche ordinate dalla Magistratura

·         visite medico-legali di controllo richieste ed espletate per conto della Struttura Sanitaria Pubblica.

In tutti questi casi il medico deve ottemperare un preciso obbligo giuridico ed è quindi esente dal rispetto del segreto.

Le giuste cause permissive sono quelle che invece permettono (ma non obbligano) la rivelazione del segreto.

Tra queste va considerato anzitutto il consenso dell'avente diritto. Deve trattarsi però di un consenso che deve essere validamente espresso; deve cioè essere espresso da persone consapevoli, maggiorenni e che abbiamo ben compreso il contenuto e le implicazioni di quanto consentono di rivelare. Il problema si pone però proprio nei casi in cui (e sono la maggioranza) il paziente non intenda dare il suo consenso alla rivelazione.

I casi giudiziari

1.       Una pronuncia illuminante sul tali fattispecie è stata emessa dal Tribunale di Cremona che, con Sentenza del 14 Ottobre 1999, in seguito a decesso per contagio del coniuge, ha condannato l'imputato per omicidio.
Nel caso specifico venne accertato dal Giudice che l'imputato, affetto da AIDS, pur essendo ben consapevole del proprio stato patologico, aveva evitato di parlarne alla moglie e aveva proibito ad altre persone a conoscenza delle condizioni stesse di avvertirla della propria malattia. Per questo motivo, essendosi verificato il contagio e, successivamente, il decesso del coniuge, egli era stato prima accusato di omicidio volontario; successivamente il reato veniva poi derubricato nella fattispecie meno grave di omicidio colposo con dolo eventuale. I Giudici ritennero, in altre parole, che l'imputato non avesso dolosamente cercato la morte del coniuge, ma che il comportamento colposo era stato tanto grave e macroscopico da sfiorare il dolo e meritarsi le massime aggravanti. Vennero poi riconosciute le attenuanti generiche (conseguenti alle condizioni patologiche dell'imputato) per cui il processo si concluse con la condanna a 14 anni di reclusione. Veniva anche sottolineato dai magistrati che "il comportamento sessuale a rischio di un soggetto portatore di HIV è fondamentalmente anche idoneo a mettere in pericolo la vita del partner".
Fu particolarmente censurato il comportamento del malato che, neanche di fronte all'ammalarsi della moglie e del suo progressivo peggioramento aveva parlato e svelato la patologia, cosa che avrebbe permesso di iniziare delle idonee terapie.

2.       Un altro caso giudiziario clamoroso si è concluso con Sentenza del Tribunale di Ravenna del 3 Maggio 1999: si trattava di una prostituta, malata di AIDS, e del suo protettore. La prostituta, consapevole della propria malattia, aveva intrattenuto centinaia di rapporti sessuali non protetti con inconsapevoli clienti, rimasti sconosciuti. La Difesa aveva eccepito proprio l'indeterminatezza delle vittime della prostituta chiedendo l'assoluzione in quanto non era stato possibile identificare materialmente i clienti e verificare l'effettivo compimento del contagio.
Il Tribunale di Ravenna però rigettava l'obiezione condannando la prostituta per il delitto di "Tentate lesioni personali gravissime" affermando che non c'era dubbio che quelle persone effettivamente esistessero e che ciò era sufficiente a configurare il reato; il fatto che non fossero state individuate era circostanza indifferente alla fattispecie incriminatrice, in quanto la legge sanziona l'azione di chiunque cagioni a qualcuno una lesione personale, anche se solo tentata. E non v'era dubbio sull'idoneità potenzialmente lesiva della condotta seguita.
Venne infatti accertato che la malata accettava di abitudine rapporti sessuali non protetti con i clienti, e anzi era nota e contestata dalle colleghe in quanto la sua disponibilità aumentava oltremisura il suo giro di clienti. Il Tribunale stabilì che era irrilevante calcolare la probabilità più o meno elevata di trasmissione della malattia mediante un singolo rapporto in quanto, una volta verificato che la via sessuale è una di quelle attraverso le quali avviene il contagio, nulla toglie alla pericolosità della condotta dell'imputata e alla sua idoneità a trasmettere il virus dell'infezione in quanto, continuando a prostituirsi tutti i giorni la maggioranza dei casi senza presidi sanitari, aveva in ultima analisi programmato una serie di atti dotati, nella loro indefinita ripetitività, della ragionevole idoneità e della probabile efficienza causale a trasmettere il virus HIV.
La donna venne alla fine condannata, come abbiamo detto, per tentate lesioni personali gravissime con le attenuanti generiche dovute alla sua incensuratezza. La Sentenza parla di lesioni personali gravissime in quanto il contagio, qualora verificatosi, avrebbe comportato una "malattia certamente o probabilmente insanabile". Non si è considerata l'ipotesi di decesso, che avrebbe comportato l'aggravamento del reato in quello di omicidio.
In questo secondo caso giudiziario ha giocato soprattutto (a favore dell'imputata) il fatto che non vi sia stata in concreto la dimostrazione di effettivi casi di contagio realmente verificatosi ma soltanto della potenzialità di questo.

Da quanto esposto sopra deriva con chiarezza che condotte similari, tenute da soggetti malati di AIDS che non usino le comuni precauzioni, vengono a configurare fattispecie delittuose. Ne deriva che ogni condotta tesa ad evitare l'esecuzione di un delitto è da considerare lecita, alla luce delle normative già riportate.

Benchè quindi la cosa non costituisca obbligo (in quanto non imposta da norme positive), è possibile, per il medico, fornire l'indispensabile informazione al coniuge convivente del paziente o ad altri conviventi. Non è invece permessa un'informazione generalizzata, diffusa a soggetti che non si trovino in concreto ad effettivo rischio di contagio o a rischio molto basso. È discutibile se sia permesso informare, ad esempio, un partner occasionale.

La rivelazione del segreto deve essere, comunque, l'ultima ratio, in quanto, prima di ricorrere a ciò, il medico dovrà tentare una valida e concreta opera di persuasione sul paziente, indicandogli le precauzioni da prendere o invitandolo a rivelare egli stesso la malattia di cui è portatore, sottolineando anche la responsabilità giuridica della sua condotta.

Qualora il malato avesse poi ottenuto i rapporti sessuali con violenza o minaccia (ed è indifferente se si tratti del coniuge o di partners occasionali) , occorre far riferimento anche alla Legge 66 del 1996 che all'art.16 prevede che l'imputato per i delitti di cui sopra è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime. Anche in questo caso la normativa prevede quindi un'espressa deroga alle norme sulla riservatezza.

Ma la semplice siero positività (senza malattia conclamata) è da considerare analoga all'AIDS? E il coniuge che venga contagiato divenendo sieropositivo (ma senza sviluppare AIDS conclamato) può lamentare un effettivo danno alla salute?

Su alcuni di questi aspetti la dottrina non ha ancora raggiunto unanimità di vedute: andrebbe valutata caso per caso la potenzialità di contagio dell'individuo stesso. Malgrado tale posizione sia contestata soprattutto dalle Associazioni di tutela dei malati (che temono una eccessiva criminalizzazione), la maggioranza degli autori è attualmente concorde nel ritenere che la siero positività configuri una condizione di malattia, anche nelle condizioni di patologia non conclamata, in quanto capace di influenzare e di danneggiare la persona nella sua vita organica e soprattutto nella vita di relazione, causando oltretutto un'alterazione della funzione immunitaria.

Anche la Giurisprudenza (Tribunale di Roma, 13 Novembre 1992) sembrerebbe orientata nel riconoscere anche alla semplice siero positività il carattere evolutivo e la capacità di alterazione della integrità fisica umana, e quindi di costituire malattia.

In conclusione vi sono sufficienti elementi per ritenere che il medico abbia l'effettiva possibilità di svolgere un ruolo diretto e attivo, dapprima verso il malato e poi verso il coniuge, fino a poter arrivare all'estrema decisione della rivelazione del segreto professionale. Tale rivelazione, purchè motivata da una condizione di concreto rischio di contagio, non è punibile nè penalmente nè disciplinarmente.

Queste conclusioni, ovviamente, non sono limitate ai casi di AIDS ma vanno intese in senso più generale: è consentito derogare alle norme sul segreto professionale e sulla privacy allorchè ciò sia necessario per la tutela della salute o della vita di una persona, nei casi in cui esista effettivo e concreto pericolo e non siano attuabili procedimenti diversi.