6 giugno 2001
Quando il diritto alla vita supera
il diritto di privacy: le violazioni consentite al segreto professionale
Dott. Daniele Zamperini, medico di
famiglia, medico legale, Igienista, Ematologo
La trasmissione sessuale
(sia omo che eterosessuale) dell'AIDS è ormai ampiamente documentata, anche se
non è possibile stabilire un nesso causale preciso tra il singolo atto sessuale
e l'eventualità di contagio della malattia. È ben noto, comunque, come ciascun
contatto sessuale effettuato senza le opportune precauzioni comporti una
effettiva possibilità di contagio.
Tale eventualità, seppure
probabilisticamente indeterminata, acquista un importante valore legale in
quanto si tratta, allo stato attuale, di una malattia potenzialmente letale.
Non è infrequente,
purtroppo, il caso in cui il medico di famiglia possa essere a conoscenza della
condizione di potenziale contagiosità di un suo paziente il quale decida di
mantenere il segreto sul suo stato anche verso il coniuge. Il medico, qualora
si renda conto che il soggetto malato intende praticare un'attività sessuale
non protetta, può sentirsi stretto tra l'incudine e il martello, tra gli
obblighi di riservatezza e il desiderio di proteggere un altro essere umano da
un rischio evitabile.
Come comportarsi, in tali
circostanze? È opportuno esaminare esaurientemente la normativa del settore.
Per quanto attiene i dati
riguardanti la salute dei propri pazienti (c.d. "dati sensibili"), il
medico soggiace a ben tre diverse normative che variamente si intrecciano: la
normativa sul segreto professionale (art. 622 C.P.), la normativa sulla privacy
(Legge 675 del 1996 e successive integrazioni e modificazioni) e codice
deontologico professionale (art. 10)
Tali normative, sebbene con
diversi ambiti di applicazione e diversa "forza imperativa",
concordemente ribadiscono l'obbligo generico del medico di non trasmettere ad
altri le informazioni riservate (soprattutto se riguardanti la salute) di cui
sia venuto a conoscenza. La consapevolezza, però, della possibilità che il malato
contagi l'incolpevole e inconsapevole coniuge inducendo una malattia
potenzialmente letale, è indubbiamente un forte stimolo a derogare da quelli
che sono i doveri generali.
Il problema per il medico
riguarda non tanto la denuncia della malattia, che è obbligatoria per l'AIDS
allo stato conclamato, pur se anonima, quanto il trattamento dei dati personali
che fanno parte dei dati sensibili e possono essere trasmessi a terzi solo
dietro specifico consenso dell'interessato e, in determinati casi, in seguito
ad autorizzazione del garante.
Autorevoli Giuristi
sostengono che esiste un dovere etico da parte del medico di informare (contact
tracing) il coniuge del malato di AIDS, anche se non prima di aver comunicato
allo stesso malato la propria decisione di rivelazione del segreto e di aver
tentato una valida opera persuasiva volta a informarlo delle sue responsabilità
e a convincerlo ad una condotta non lesiva della salute del coniuge.
Altri già da tempo hanno
sostenuto la possibilità di tale condotta, in base soprattutto alle esimenti
previste dalla legge in caso di fatti illeciti commessi in stato di necessità.
A conferma di tale
orientamento "permissivo" anche il Rodotà in un intervista recente
(come riportato da Arcangeli e al., Medicina Previdenziale n. 3 anno 2000
pag.14) ha ribadito che, laddove vi sia un grave pericolo per la salute di un
terzo, vada superato il segreto professionale attenuandosi il potere del
singolo di esercitare un controllo esclusivo sulla circolazione delle notizie
che lo riguardano.
Malgrado sull'argomento non
vi sia ancora unanimità di vedute, alcuni casi giudiziari verificatisi in
Italia possono tuttavia fornire delle autorevoli indicazioni in proposito.
Da punto di vista legale,
qualora il contagiato venga a decedere, potrebbero essere ipotizzati reati
quali l'omicidio doloso (art.575 C.P.) addirittura con l'aggravante del
rapporto di contagio (così come esplicitamente previsto dall'art. 577 C.P.
relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio doloso); oppure (fattispecie
che contempla pene sensibilmente inferiori) l'omicidio colposo di cui all'art.
589 C.P., semplice o aggravato dal dolo eventuale; qualora non si giunga a
decesso si può ipotizzare il reato di lesione personale ex art. 582 C.P. con eventuali
aggravanti.
È da rilevare che per le
malattie infettive (tra le quali è stata inserita anche l'AIDS attraverso il
Decreto 28 Novembre 1986 art.3) l'art.132 del R.D. 352/1901 n. 45, dispone che
"in tutti i casi di malattie infettive e diffusive il medico curante
dovrà dare alle persone che assistono o avvicinano l'infermo le istruzioni
necessarie per evitare il contagio". Tale norma è stata finora quasi
sempre disattesa in quanto ritenuta dai più subordinata alle norme sul diritto
alla riservatezza dei malati di AIDS. Infatti la legge, benchè abbia incluso
tale malattia tra quelle soggette a denuncia obbligatoria, impone anche che
tale denuncia sia anonima.
Il Codice Penale, all'art.
52, stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro
il pericolo attuale di offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa", mentre l'art. 54 stabilisce che "non è
punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità
di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre
che il fatto sia proporzionale all'offesa"
Il Codice Deontologico,
all'art.10, stabilisce che la rivelazione del segreto è consentita, senza
autorizzazione del malato, solo se imposta dalla Legge o per giusta causa.
Le giuste cause di
rivelazione di segreto si distinguono in imperative e permissive.
Le cause imperative impongono
la rivelazione del segreto e sono stabilite espressamente dalla Legge.
I casi tipici sono quelli
di:
·
denunce
sanitarie obbligatorie
·
certificati
obbligatori
·
il
referto nei casi in cui esso sia obbligatorio
·
la
denuncia giudiziaria da parte del Pubblico Ufficiale
·
perizia
e consulenza tecnica
·
visite
mediche ordinate dalla Magistratura
·
visite
medico-legali di controllo richieste ed espletate per conto della Struttura
Sanitaria Pubblica.
In tutti questi casi il
medico deve ottemperare un preciso obbligo giuridico ed è quindi esente dal
rispetto del segreto.
Le giuste cause permissive
sono quelle che invece permettono (ma non obbligano) la rivelazione del
segreto.
Tra queste va considerato
anzitutto il consenso dell'avente diritto. Deve trattarsi però di un
consenso che deve essere validamente espresso; deve cioè essere
espresso da persone consapevoli, maggiorenni e che abbiamo ben compreso il
contenuto e le implicazioni di quanto consentono di rivelare. Il problema si
pone però proprio nei casi in cui (e sono la maggioranza) il paziente non
intenda dare il suo consenso alla rivelazione.
1.
Una
pronuncia illuminante sul tali fattispecie è stata emessa dal Tribunale di
Cremona che, con Sentenza del 14 Ottobre 1999, in seguito a decesso per
contagio del coniuge, ha condannato l'imputato per omicidio.
Nel caso specifico venne accertato dal Giudice che l'imputato, affetto da AIDS,
pur essendo ben consapevole del proprio stato patologico, aveva evitato di
parlarne alla moglie e aveva proibito ad altre persone a conoscenza delle
condizioni stesse di avvertirla della propria malattia. Per questo motivo,
essendosi verificato il contagio e, successivamente, il decesso del coniuge,
egli era stato prima accusato di omicidio volontario; successivamente il reato
veniva poi derubricato nella fattispecie meno grave di omicidio colposo con
dolo eventuale. I Giudici ritennero, in altre parole, che l'imputato non avesso
dolosamente cercato la morte del coniuge, ma che il comportamento colposo era
stato tanto grave e macroscopico da sfiorare il dolo e meritarsi le massime
aggravanti. Vennero poi riconosciute le attenuanti generiche (conseguenti alle
condizioni patologiche dell'imputato) per cui il processo si concluse con la
condanna a 14 anni di reclusione. Veniva anche sottolineato dai magistrati che "il
comportamento sessuale a rischio di un soggetto portatore di HIV è
fondamentalmente anche idoneo a mettere in pericolo la vita del partner".
Fu particolarmente censurato il comportamento del malato che, neanche di
fronte all'ammalarsi della moglie e del suo progressivo peggioramento aveva
parlato e svelato la patologia, cosa che avrebbe permesso di iniziare delle
idonee terapie.
2.
Un
altro caso giudiziario clamoroso si è concluso con Sentenza del Tribunale di
Ravenna del 3 Maggio 1999: si trattava di una prostituta, malata di AIDS, e del
suo protettore. La prostituta, consapevole della propria malattia, aveva
intrattenuto centinaia di rapporti sessuali non protetti con inconsapevoli
clienti, rimasti sconosciuti. La Difesa aveva eccepito proprio
l'indeterminatezza delle vittime della prostituta chiedendo l'assoluzione in
quanto non era stato possibile identificare materialmente i clienti e
verificare l'effettivo compimento del contagio.
Il Tribunale di Ravenna però rigettava l'obiezione condannando la prostituta
per il delitto di "Tentate lesioni personali gravissime" affermando
che non c'era dubbio che quelle persone effettivamente esistessero e che ciò
era sufficiente a configurare il reato; il fatto che non fossero state
individuate era circostanza indifferente alla fattispecie incriminatrice, in
quanto la legge sanziona l'azione di chiunque cagioni a qualcuno una lesione
personale, anche se solo tentata. E non v'era dubbio sull'idoneità
potenzialmente lesiva della condotta seguita.
Venne infatti accertato che la malata accettava di abitudine rapporti sessuali
non protetti con i clienti, e anzi era nota e contestata dalle colleghe in
quanto la sua disponibilità aumentava oltremisura il suo giro di clienti. Il
Tribunale stabilì che era irrilevante calcolare la probabilità più o meno
elevata di trasmissione della malattia mediante un singolo rapporto in quanto,
una volta verificato che la via sessuale è una di quelle attraverso le quali
avviene il contagio, nulla toglie alla pericolosità della condotta
dell'imputata e alla sua idoneità a trasmettere il virus dell'infezione in
quanto, continuando a prostituirsi tutti i giorni la maggioranza dei casi senza
presidi sanitari, aveva in ultima analisi programmato una serie di atti dotati,
nella loro indefinita ripetitività, della ragionevole idoneità e della
probabile efficienza causale a trasmettere il virus HIV.
La donna venne alla fine condannata, come abbiamo detto, per tentate lesioni
personali gravissime con le attenuanti generiche dovute alla sua
incensuratezza. La Sentenza parla di lesioni personali gravissime in quanto il
contagio, qualora verificatosi, avrebbe comportato una "malattia
certamente o probabilmente insanabile". Non si è considerata l'ipotesi di
decesso, che avrebbe comportato l'aggravamento del reato in quello di omicidio.
In questo secondo caso giudiziario ha giocato soprattutto (a favore
dell'imputata) il fatto che non vi sia stata in concreto la dimostrazione di
effettivi casi di contagio realmente verificatosi ma soltanto della
potenzialità di questo.
Da quanto esposto sopra
deriva con chiarezza che condotte similari, tenute da soggetti malati di AIDS
che non usino le comuni precauzioni, vengono a configurare fattispecie
delittuose. Ne deriva che ogni condotta tesa ad evitare l'esecuzione di un
delitto è da considerare lecita, alla luce delle normative già riportate.
Benchè quindi
la cosa non costituisca obbligo (in quanto non imposta da norme positive), è
possibile, per il medico, fornire l'indispensabile informazione al coniuge
convivente del paziente o ad altri conviventi. Non è invece permessa
un'informazione generalizzata, diffusa a soggetti che non si trovino in
concreto ad effettivo rischio di contagio o a rischio molto basso. È
discutibile se sia permesso informare, ad esempio, un partner occasionale.
La rivelazione del segreto
deve essere, comunque, l'ultima ratio, in quanto, prima di ricorrere a ciò, il
medico dovrà tentare una valida e concreta opera di persuasione sul paziente,
indicandogli le precauzioni da prendere o invitandolo a rivelare egli stesso la
malattia di cui è portatore, sottolineando anche la responsabilità giuridica
della sua condotta.
Qualora il malato avesse
poi ottenuto i rapporti sessuali con violenza o minaccia (ed è indifferente se
si tratti del coniuge o di partners occasionali) , occorre far riferimento
anche alla Legge 66 del 1996 che all'art.16 prevede che l'imputato per i
delitti di cui sopra è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti
per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le
modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle
patologie medesime. Anche in questo caso la normativa prevede quindi un'espressa
deroga alle norme sulla riservatezza.
Ma la semplice siero
positività (senza malattia conclamata) è da considerare analoga all'AIDS? E il
coniuge che venga contagiato divenendo sieropositivo (ma senza sviluppare AIDS
conclamato) può lamentare un effettivo danno alla salute?
Su alcuni di questi aspetti
la dottrina non ha ancora raggiunto unanimità di vedute: andrebbe valutata caso
per caso la potenzialità di contagio dell'individuo stesso. Malgrado tale
posizione sia contestata soprattutto dalle Associazioni di tutela dei malati
(che temono una eccessiva criminalizzazione), la maggioranza degli autori è
attualmente concorde nel ritenere che la siero positività configuri una
condizione di malattia, anche nelle condizioni di patologia non conclamata, in quanto
capace di influenzare e di danneggiare la persona nella sua vita organica e
soprattutto nella vita di relazione, causando oltretutto un'alterazione della
funzione immunitaria.
Anche la Giurisprudenza
(Tribunale di Roma, 13 Novembre 1992) sembrerebbe orientata nel riconoscere
anche alla semplice siero positività il carattere evolutivo e la capacità di
alterazione della integrità fisica umana, e quindi di costituire malattia.
In conclusione vi sono sufficienti elementi per
ritenere che il medico abbia l'effettiva possibilità di svolgere un ruolo
diretto e attivo, dapprima verso il malato e poi verso il coniuge, fino a poter
arrivare all'estrema decisione della rivelazione del segreto professionale.
Tale rivelazione, purchè motivata da una condizione di concreto rischio di
contagio, non è punibile nè penalmente nè disciplinarmente.
Queste
conclusioni, ovviamente, non sono limitate ai casi di AIDS ma vanno intese in
senso più generale: è consentito derogare alle norme sul segreto professionale
e sulla privacy allorchè ciò sia necessario per la tutela della salute o della
vita di una persona, nei casi in cui esista effettivo e concreto pericolo e non
siano attuabili procedimenti diversi.